Statuto

Statuto/Vereinssatzung

STATUTO

ASSOCIAZIONE CUOCHI ITALIANI GERMANIA e.V. 

 

TITOLO I 

COSTITUZIONE - SEDE – CARATTERE – DURATA - STRUTTURA

Art. 1 – (Costituzione – Sede) 

E` costituita un 'associazione denominata “ Associazione Cuochi Italiani Germania” ( di seguito per brevità, la “Associazione”) con sede in 56566- Neuwied Via Kieselborner Weg 36  e indirizzo Mail: assocuochitgermania@t-online.de

L’Associazione potrà stabilire Sedi di rappresentanza in altre sedi secondarie nel territorio di Germania

 

Art. 2. – (Carattere – Durata) 

L’Associazione è apartitica, apolitica, asindacale, indipendente e senza finalità di lucro. 

La durata dell’Associazione è illimitata. 

 

Art. 3. – (Struttura) 

E’ interesse dell’Associazione, aderire alla Federazione Italiana Cuochi, con la quale condivide scopi e finalità cosi come stabilito nei rispettivi Statuti. 

 

TITOLO II

SCOPI 

Art. 4. – (Scopi)

L’Associazione si propone di perseguire i seguenti scopi:

a) Raccogliere e unificare, intorno ad essa i cuochi Italiani, gli insegnanti di cucina, i sostenitori della categoria,  che risiedono nello Stato di Germania per dar vita ad uno spirito unitario di categoria volto al valorizzare la professione del cuoco e ad accrescere il prestigio sociale , economico e professionale della categoria.

b) Costituire, nei confronti di istituzioni ed enti, la rappresentanza sul territorio dello Stato di Germania dei Cuochi Italiani  che si dedicano all’attività culinaria professionale, creando con ogni mezzo occasioni di incontro e dibattito sui problemi della categoria, favorendo una migliore conoscenza e cooperazione tra tutti i soggetti che operano nel settore.

c) Promuovere, autonomamente e in collaborazione con altri enti e istituzioni, tutte le iniziative che contribuiscano alla conoscenza e alla diffusione della cultura gastronomica italiana, nonché alla tutela del suo patrimonio storico.

d) Progettare, organizzare e gestire attività di formazione, di aggiornamento e riqualificazione professionale degli operatori del settore, anche attraverso una collaborazione sinergica con le Scuole di Cucina.

e) Approfondire le conoscenze tecniche di cucina, predisponendo, direttamente o indirettamente, ricerche, studi, pubblicazioni, dibattiti e convegni su temi di generale interesse del settore ristorazione di qualsiasi ambito e grado  (privato, collettivo, turistico, etc.),  coinvolgendo a tal fine l’attenzione degli organi di formazione, informazione e cultura.

f) Evidenziare, attraverso manifestazioni, concorsi, premi e riconoscimenti, l’eccellenza professionale e l’attività meritoria dei cuochi (anche sotto il profilo deontologico), quale esempio di una qualificazione che sia adeguata ai contesti, alle trasformazioni e alle esigenze della cucina italiana, e della sua diffusione nel mondo.

g) Ottenere dalle amministrazioni dello Stato di appartenenza o da privati, il riconoscimento morale e l’aiuto necessario per poter perseguire, anche attraverso Fondazioni, scopi di pubblica utilità, assistenza e solidarietà sociale a favore della categoria e di propri iscritti particolarmente bisognosi.

 h) Progettare, organizzare, gestire e promuovere attività di formazione, di aggiornamento e riqualificazione professionale di giovani da immettere sul mercato del lavoro e/o di lavoratori inseriti in aziende produttive del settore attraverso progetti specifici collegati a programmi nazionali e/o comunitari.

 i) Aderire, tramite il versamento delle quote associative, alla Federazione Italiana Cuochi rispettandone lo Statuto e il Regolamento. 

J) Partecipare attivamente a tutte le attività sociali della Federazione Italiana Cuochi. 

k) Collaborare, aderire o partecipare attivamente esprimendo proprie rappresentanze a confederazioni, enti nazionali, internazionali, sopranazionali o comunitari che espletino o prevedano settori di attività inerenti alla categoria e al proprio ambito di competenza e ad associazioni culturali in genere.

l) Costituire società di capitali e/o GmbH (soc. a r.l.) per svolgere attività di natura commerciale o di servizi ed eventi specifici, sempre legati all’attività dell’Associazione.

 

TITOLO III

ASSOCIATI

Art. 5. – (Diritti)

Possono aderire all’Associazione tutti i cittadini italiani o stranieri che risiedono o operano nello Stato di Germania che si dedichino o che si siano dedicati professionalmente all’attività culinaria, che si siano distinti per particolari attività di benemerenza e/o di sostegno nei confronti della categoria dei “Cuochi”. Il numero degli associati è illimitato.

Gli associati hanno diritto a fruire delle prestazioni e dei servizi resi dall’Associazione nonché di quelli prestati dalla Federazione Italiana senza alcuna limitazione. 

Gli associati sono legittimati a prendere parte attivamente alla vita e all’amministrazione dell’Associazione.

In particolare tutti gli associati hanno diritto di partecipare all’Assemblea degli iscritti, esercitando il diritto di voto anche ai fini dell’approvazione e delle modifiche dello Statuto, e della nomina degli organi direttivi dell’Associazione, secondo le modalità indicate nel presente statuto. Gli associati esercitano il proprio diritto di voto solo se in regola con il versamento della quota associativa dell’esercizio sociale dell’anno in corso.

Ogni associato ha diritto a un voto, salvo che non abbia ricevuto le deleghe da parte di altri associati, come previsto dall’art. 12.

Tutti gli associati hanno il diritto di partecipare, in persona dei loro delegati, alle assemblee della Federazione Italiana Cuochi secondo le modalità indicate nello Statuto Nazionale.

 

Art. 6. – (Categorie di associati)

Gli associati si distinguono in, “Effettivi”, “Onorari” e “Sostenitori”.

  1. Sono “Associati Effettivi” tutti i “Soci Professionisti” 

a) I Soci Professionisti sono coloro che esercitano e/o hanno esercitato l’attività culinaria come attività primaria lavorativa, anche nell’ambito della docenza e formazione, senza discriminazione alcuna derivante dal rapporto di impiego, e che ne abbiano fatto domanda all’Associazione nelle forme previste dal presente statuto. Sono anche considerati Soci Professionisti tutti coloro che hanno esercitato per più di 5 anni (documentabili) la professione di Cuoco presso strutture Italiane

b) Possono anche essere considerati Soci Allievi  coloro che, in qualità di studenti, sono iscritti o frequentano le Scuole di cucina statali, e gli enti o istituti che,  con il sistema duale esistente in Germania, hanno competenza sui percorsi di formazione professionale della categoria frequentando durante il periodo di praticandato una struttura di ristorazione Italiana che abbia il consenso delle autorità tedesche a svolgere il periodo di formazione pratica e che ne abbiano fatto domanda all’Associazione con le modalità previste dal presente Statuto.

  1. Sono “Soci Onorari” tutti coloro i quali, per particolari attività svolte, opere o aiuti costituenti benemerenza prestati nei confronti della categoria e dell’Associazione siano ritenuti meritevoli dal Consiglio Direttivo. La nomina dovrà essere comunicata alla Federazione Italiana Cuochi. 

L’ Associazione ha l’obbligo di tenere aggiornata la lista dei soci onorari. 

La carica di Presidente  Onorario dell'Associazione, la cui durata è pari a quella delle altre cariche, sarà sancita dall’Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo.

  1. Sono “Soci Sostenitori” – con i contenuti e le modalità specificamente stabiliti dal Consiglio Direttivo – tutti coloro che, svolgono attività aventi lo scopo di promuovere e tutelare sul territorio di competenza interessi omogenei o contigui alle finalità associative sopra indicate e che siano ritenuti idonei dal Consiglio Direttivo.

 I “Soci Sostenitori” hanno l’obbligo di osservare il presente Statuto  e di rispettare le deliberazioni assunte dagli organi dell’Associazione, astenendosi da comportamenti contrari allo scopo e all’attività dell’Associazione.

La domanda per l’iscrizione all’Associazione, diretta al Consiglio Direttivo, è da questo deliberata.

La possibilità di ricoprire cariche all’interno dell’Associazione, spetta solo agli “Associati Effettivi” che abbiano compiuto la maggiore età.

 

Art. 7. – (Rinuncia - Decadenza - Esclusione)

La qualità di associato si perde:

  1. per dimissioni;
  2. per morosità;
  3. per indegnità.
  4. per violazione delle previsioni sancite nel Codice Deontologico della Federazione Italiana Cuochi.

L’associato che non intenda essere più iscritto all’Associazione deve darne comunicazione al Consiglio Direttivo, fermo restando che la quota associativa versata per l’anno in corso non è rimborsabile.

La qualità di associato si perde automaticamente per il fatto del mancato pagamento della quota annuale entro la data fissata per la chiusura del tesseramento in ciascun anno solare, stabilita dall’Assemblea nazionale dei Delegati della Federazione Italiana Cuochi e inviando tre mesi prima della scadenza dell’anno solare ( entro il 30 settembre) lettera di disdetta alla sede dell’associazione.

In presenza di comportamenti dell’associato contrari alla legge, all’Atto Costitutivo,  allo Statuto e al Codice Deontologico della Federazione Italiana Cuochi, gravemente lesivi degli interessi, dell’onorabilità e del prestigio della categoria e/o dell’Associazione, il Consiglio Direttivo può, dopo aver sentito l’interessato e garantito il suo diritto di difesa nella prima riunione utile, avviare l’iter per l’adozione del provvedimento di radiazione per indegnità inoltrando la segnalazione al Consiglio Nazionale e al Collegio Arbitrale della Federazione Italiana Cuochi i quali delibereranno secondo le disposizioni dello Statuto Nazionale al quale l’Associazione si conforma.

Nel periodo intercorrente la comunicazione all’associato da parte del Consiglio Direttivo, della richiesta di radiazione per indegnità e la data di convocazione della riunione per la decisione del provvedimento dinnanzi al Consiglio Nazionale, l’associato è sospeso cautelarmente da ogni funzione ricoperta all’interno dell’Associazione. Il periodo di sospensione si protrae sino al termine dell’eventuale ricorso dinnanzi al Collegio Arbitrale. Contro il provvedimento di radiazione adottato dal Consiglio Nazionale, l’interessato può proporre ricorso entro 60 (sessanta) giorni davanti al Collegio Arbitrale. 

Il Collegio Arbitrale, dopo aver sentito l’interessato, decide a maggioranza dei suoi componenti il provvedimento definitivo ed inappellabile di conferma o rigetto della radiazione dell’associato per indegnità.

 

Art. 8. – (Obblighi)

Gli associati sono tenuti:

  1. All'osservanza scrupolosa del presente Statuto, del Regolamento e del Codice Deontologico della Federazione Italiana Cuochi;
  2. Al versamento della quota associativa nel termine fissato per ciascun anno solare (comprendente anche la quota di spettanza della Federazione Italiana Cuochi), come pure di eventuali contributi, che vengono determinati annualmente  dall'Assemblea degli associati a norma del presente Statuto.

c) A prestare, se richiesta, la loro opera per il raggiungimento degli scopi sociali.

d) a mantenere un comportamento decoroso e deontologicamente corretto nei confronti di tutti gli   

          associati.

e)  La qualità di socio non è trasmissibile agli eredi e in ogni caso le quote o i contributi associativi versati   non sono trasmissibili e non possono essere mai rivalutati. 

La quota associativa versata non è mai rimborsabile.

 

TITOLO IV

ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE

 

Art. 9. – (Organi)

Sono organi della Associazione:

  1. l' Assemblea degli Associati;
  2. il Consiglio Direttivo;
  3. Organo di controllo amministrativo.

 

Art. 10. – (Assemblea degli Associati)

L’Assemblea degli Associati è il massimo organo deliberativo ed è composta da tutti gli Associati in regola con il versamento della quota associativa dell’esercizio sociale dell’anno in corso e regolarmente iscritti nel Registro dei soci e per i quali non sia in corso la procedura di radiazione.

L’Assemblea degli associati si riunisce almeno una volta all’anno, entro tre mesi dalla data di chiusura dell’esercizio sociale, la cui durata coincide con l’anno solare. 

Al fine di garantire la designazione dei delegati e la regolare assunzione delle rappresentanze, essa si riunisce entro e non oltre 15 giorni dalla Convocazione dell’Assemblea Nazionale

L’Assemblea si riunisce, altresì, qualora lo ritenga opportuno il Presidente o se ne faccia richiesta un numero di iscritti pari ad un terzo.

 

Art. 11. – (Convocazione Assemblea)

L’Assemblea degli Associati viene convocata dal Consiglio Direttivo o dal Presidente e, in sua assenza, dal Vice Presidente con comunicazione, contenente l’indicazione della data, l’ora e il luogo dell’Assemblea e degli argomenti da trattare all’ordine del giorno, trasmessa a mezzo lettera raccomandata, telefax, Pec, via e-mail e sms con conferma di ricezione inviata ai singoli associati e affissa presso la bacheca della sede e/o pubblicata sul sito istituzionale indicativamente 20 giorni prima della data di convocazione.

 

Art. 12. – (Costituzione dell’Assemblea)

L’Assemblea degli Associati ordinaria e straordinaria è presieduta dal Presidente dell’Associazione o, in sua assenza, dal Vice Presidente o in alternativa da un consigliere nominato dalla stessa Assemblea.

In prima convocazione l’Assemblea Ordinaria è validamente costituita se è presente almeno la metà più uno degli associati. In seconda convocazione, da fissarsi entro il giorno successivo la prima convocazione l’Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti.

In prima convocazione l’Assemblea Straordinaria è validamente costituita se sono presenti più di 2/3 degli associati. In seconda convocazione, da fissarsi almeno sei ore dopo la prima, l’Assemblea Straordinaria è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti.

Ogni associato può farsi rappresentare nell’Assemblea da un altro associato solo a mezzo delega scritta. Le deleghe si ritengono valide solo se presentate per iscritto e controfirmate dal delegante.

Nessun associato può essere titolare di più di tre deleghe.

 

Art. 13. – (Deliberazione Assemblea)

L’Assemblea degli Associati può riunirsi in seduta Ordinaria e Straordinaria.

L’Assemblea Ordinaria delibera in prima convocazione con la maggioranza di metà più uno degli associati e in seconda convocazione con la maggioranza di metà più uno dei presenti.

L’Assemblea Straordinaria delibera in prima convocazione con la maggioranza dei 2/3 terzi degli associati ed in seconda convocazione con la maggioranza dei 2/3 terzi dei presenti.

La votazione per l’elezione del Presidente è segreta e deve essere effettuata personalmente da ogni associato che depositerà nell’urna predisposta il proprio voto e quello eventualmente ricevuto per delega.

 

Art. 14. – (Funzioni dell’Assemblea)

Spetta all’Assemblea Ordinaria:

  1. Approvare la relazione annuale del Consiglio Direttivo;
  2. Approvare il rendiconto preventivo e consuntivo annuale;
  3. Approvare il regolamento interno dell’Associazione qualora l’Associazione volesse dotarsene;
  4. Eleggere il Presidente e il Vice Presidente;
  5. Eleggere i membri del Consiglio Direttivo;
  6. Nominare su proposta del Consiglio Direttivo il Presidente Onorario;
  7. Nominare 3 Associati che costituiscono l’Organo di controllo amministrativo
  8. Deliberare sugli argomenti di sua competenza posti all’ordine del giorno;
  9. Determinare le linee programmatiche dell’attività associativa;
  10. Determinare la quota associativa annuale ed eventuali contributi straordinari.

 

Spetta all’Assemblea Straordinaria:

  1. Approvare lo statuto dell’Associazione e le relative modifiche;
  2. Deliberare lo scioglimento dell’Associazione;
  3. Nominare, in caso di scioglimento, uno o più liquidatori determinandone i relativi poteri.
  4. Deliberare l’accettazione di lasciti, donazioni, oblazioni e contribuzioni varie;
  5. Deliberare in merito alla eventuale necessità di costituire società di capitali e/o Società GmbH (soc a.r.l.) ai fini di svolgere attività di natura commerciale o di servizi, secondo quanto previsto dall’art. 4 punto l.

 

Art. 15. – (Consiglio Direttivo - Composizione)

Il Consiglio Direttivo è nominato dall’Assemblea degli Associati ed è da questa parimenti fissato il numero dei suoi consiglieri. I Consiglieri eletti durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

Qualora nel corso dell’esercizio vengano a mancare uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvederà alla loro sostituzione tenendo conto della graduatoria iniziale dei non eletti o per cooptazione. Il mandato dei Consiglieri nominati successivamente scade, come per gli altri, al termine del quadriennio in corso.

Le dimissioni della maggioranza dei Consiglieri comporta automaticamente le dimissioni del Presidente e dell’intero Consiglio. In questo caso si renderà necessaria la convocazione, da parte del Presidente del Collegio dei Sindaci Revisori, entro tre mesi, dell’Assemblea degli Associati, al fine di provvedere alla nomina del nuovo Consiglio Direttivo ed eleggere il nuovo Presidente.

 

Art. 16. – (Riunione – Costituzione – Delibere Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta ogni sei mesi, su convocazione del Presidente o, in mancanza, del Vice Presidente, ed ogni qualvolta essi lo reputino opportuno.

Il Presidente è peraltro tenuto a convocare il Consiglio, tramite posta prioritaria, lettera raccomandata, comunicazione telefax o via e-mail con conferma di ricezione spedita almeno sette giorni prima della data di convocazione, su eventuale richiesta di almeno un terzo dei Consiglieri.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza della metà più uno dei suoi componenti, compreso il Presidente.

Le deliberazioni sono valide se approvate dalla maggioranza dei presenti. In caso di parità dei voti prevale il voto del Presidente.

 

Art. 17. – (Funzioni Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo è l’organo direttivo ed esecutivo dell’Associazione, determina i modi e i tempi di attuazione delle delibere dell’Assemblea e delibera su qualsiasi argomento che non sia di competenza dell’Assemblea , spettandogli i poteri per l’ordinaria e straordinaria amministrazione ed in particolare:

  1. Su proposta del Presidente, nominare il Segretario, anche fra persone estranee al Consiglio;
  2. Su proposta del Presidente nominare il Tesoriere;
  3. Predisporre il rendiconto consuntivo e preventivo annuale;
  4. Eseguire le deliberazioni dell’Assemblea;
  5. Deliberare, per quanto di sua competenza, sulla richiesta di radiazione degli associati a norma dell’art. 7 punto C;
  6. Approvare un regolamento interno;
  7. Istituire all’occorrenza commissioni con specifiche prerogative, prive di poteri decisionali, salvo esplicita autorizzazione o delega del Consiglio, in casi eccezionali. Di queste potranno far parte anche coloro che non rivestono la carica di consigliere e, in misura non prevalente, anche persone estranee alla categoria;
  8. Affidare incarichi anche a persone fisiche o giuridiche estranee alla categoria, per il reperimento di sponsor o per l’organizzazione delle molteplici attività associative determinandone anche eventuali compensi (convegni, congressi, corsi di cucina, eventi gastronomici ecc.);

 

 

Art. 18. – (il Presidente)

Il Presidente rappresenta legalmente l’Associazione a tutti gli effetti, nei confronti dei terzi. In caso di sua assenza o impedimento, il potere di rappresentanza spetta al Vice Presidente.

Il Presidente viene eletto fra gli iscritti dall’Assemblea degli associati e resta in carica quattro anni. Non può ricoprire l’incarico per più di due mandati consecutivi,  salvo che alla scadenza dei due mandati, non si realizzi l’evento straordinario che non ci sia alcun candidato che possa ricoprire l’incarico per il mandato successivo e l’Assemblea all’unanimità voti per il conferimento del terzo mandato al candidato uscente. 

Al Presidente compete:

  1. Convocare e presiedere l’Assemblea in seduta ordinaria e straordinaria firmandone i verbali;
  2. Convocare e presiedere il Consiglio Direttivo firmandone i verbali;
  3. Eseguire le deliberazioni adottate dagli organi predetti, garantendo lo svolgimento organico ed unitario dell’attività dell’Associazione;
  4. Sovrintendere alla gestione amministrativa ed economica dell’Associazione, di cui firma gli atti;
  5. Attribuire, su proposta del Consiglio Direttivo, gli incarichi e le competenze all’interno degli organismi associativi. 
  6. Garantire una partecipazione attiva alle Assemblee della Federazione Italiana Cuochi nella misura del 50% per ciascun anno di mandato. Le assenze sono ammesse solo in caso di gravi e comprovate motivazioni

 

I candidati alla carica istituzionale di Presidente, devono presentare la propria candidatura e il proprio programma entro e non oltre 15 giorni dalla data di convocazione dell’Assemblea riunita allo scopo di procedere all’elezione delle nuove cariche direttive.

 

Art. 19. – (il Vice Presidente)

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di suo impedimento.

 

Art. 20. – (il Segretario)

Il Segretario è nominato dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente.

Al Segretario spetta di svolgere le mansioni attribuitogli dal Consiglio e in particolare:

  1. Coadiuvare tutte le attività istituzionali del Presidente;
  2. Sovraintendere alla registrazione, dei nuovi associati;
  3. Tenere aggiornato lo schedario;
  4. Redigere i verbali delle sedute del Consiglio Direttivo, trascrivere quelli relativi alle Assemblee Generali degli Associati, curando che questi siano firmati dal Presidente e dal segretario dell’Assemblea.

Il Segretario dura in carica quattro anni ed è rieleggibile. 

 

Art. 21. – (il Tesoriere)

Il Tesoriere è nominato dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri, su proposta del Presidente.

Il Tesoriere è tenuto a svolgere i compiti di natura amministrativa attribuitigli dal Consiglio Direttivo ed in particolare:

  1. Cura materialmente la compilazione del rendiconto preventivo su indicazioni del Consiglio Direttivo e del Presidente;
  2. Provvede alla compilazione materiale del rendiconto annuale predisposto dal Consiglio Direttivo da sottoporre anch’esso all’esame ed all’approvazione dell’Assemblea degli Associati;
  3. Tiene aggiornata la contabilità dell’Associazione nei modi stabiliti dal Consiglio Direttivo e delle norme regolamentari e  legislative in vigore, tenendo in perfetta regola i libri contabili;
  4. Firma, su delega del Presidente, i mandati di pagamento;
  5. È responsabile della gestione delle somme di pertinenza dell’Associazione da lui riscosse e/o affidategli;
  6. È tenuto a presentare i conti ad ogni richiesta sia del Presidente sia del Collegio dei Sindaci Revisori;
  7. Provvede alla tenuta in regola del libro cassa e degli altri documenti contabili inerenti a tutto il movimento di cassa;
  8. Versa le somme da lui incassate presso un istituto di credito indicato dal Consiglio Direttivo;
  9. Ritira le somme dagli istituti bancari ed effettua i pagamenti e le riscossioni, previo mandato firmato dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente. Preleva le somme necessarie ai pagamenti mediante assegno in conto corrente con firma congiunta del Presidente o del Vice Presidente;
  10. Una volta al trimestre presenta al Consiglio Direttivo la situazione aggiornata di cassa;
  11. È autorizzato a tenere a sue mani una somma fissata dal Consiglio Direttivo per eventuali pagamenti urgenti;
  12. Tiene aggiornato su apposito registro l’inventario di tutti i beni e di tutto il materiale associativo, ne sorveglia la manutenzione e ne è responsabile;
  13. Provvede alle piccole spese per le quali dispone un fondo reintegrabile fissato dal Consiglio Direttivo.

Il Tesoriere dura in carica quattro anni ed è rieleggibile.

 

Art. 22. – Organo di controllo amministrativo

Il Collegio dei Sindaci Revisori è composto da tre membri associati, nominati dall’Assemblea Ordinaria  con competenze circa la loro funzione.

L’organo di controllo amministrativo dura in carica quattro anni e sono rieleggibili.

La loro carica non è compatibile con le altre cariche previste dal presente statuto.

L’organo di controllo amministrativo nomina tra i suoi membri  un Presidente e cura la tenuta del libro dei verbali e delle deliberazioni da esso assunte.

All’Organo di controllo amministrativo spetta di verificare periodicamente la regolarità formale e sostanziale della contabilità, vigilare sul buon andamento della gestione economico-finanziaria dell’Associazione e redigere apposita relazione da allegare al bilancio consuntivo annuale dell’Associazione.

 

Art. 23. – (Presidente Onorario)

L’Associazione ha facoltà di nominare tra i suoi membri un Presidente Onorario ritenuto particolarmente meritevole per le opere compiute e ole attività prestate a beneficio dell’Associazione stessa. La nomina viene deliberata dall’Assemblea Ordinaria, su proposta del Consiglio Direttivo, avanzata all’unanimità dei membri componenti. Il presidente Onorario decade alla scadenza del mandato del Consiglio in carica.

È rinominabile, non riveste incarichi specifici, non concorre alla computazione del quorum per la corretta costituzione dell’Assemblea, ma può essere interpellato dagli organi associativi a titolo consultivo su questioni di particolare importanza. 

 

Art. 24. – (Gratuità delle cariche)

L’assunzione e l’espletamento delle funzioni connesse alle cariche associative sono gratuite.

Il Consiglio Direttivo può stabilire il rimborso delle spese sostenute dagli associati incaricati di svolgere qualsiasi attività in nome e per conto dell’Associazione.

 

TITOLO V

MEZZI FINANZIARI – FINANZIAMENTO ESERCIZI ASSOCIATIVI – SPESE DELL’ASSOCIAZIONE

 

Art. 25. – (Mezzi finanziari, finanziamento esercizi associativi)

I mezzi finanziari dell’Associazione sono costituiti da:

a) quote associative e contributi degli associati;

b) lasciti, donazioni, legati, contributi privati di persone fisiche o giuridiche;

c) sovvenzioni, finanziamenti, contributi, erogazioni e/o sponsorizzazioni conseguenti agli stanziamenti eventualmente deliberati dallo Stato, da Enti internazionali, comunitari o locali e da altri enti pubblici o privati;

d) redditi patrimoniali o proventi derivanti dalle attività svolte a qualsiasi titolo dall’Associazione;

e) beni mobili e immobili di proprietà dell’Associazione, acquistati o provenienti da lasciti o donazioni;

f) fondi derivanti da eventuali eccedenze di bilancio;

g) utili conseguiti attraverso attività commerciali e/o servizi effettuati da società di capitali e/o cooperative a.r.l. controllate dall’associazione.

Tutte le predette entrate costituiranno patrimonio dell’associazione.

I rendiconti preventivi e consuntivi debbono essere depositati presso la sede dell’Associazione prima dell’Assemblea degli Associati.

Le spese occorrenti per il funzionamento dell’Associazione sono coperte dalle entrate sopraindicate, esse, ove non coperte dall’economia di gestione, saranno poste a carico di ciascun associato, secondo le modalità stabilite dall’Assemblea.

È fatto espresso divieto di distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali durante l’esistenza dell’Associazione, salvo che la destinazione non sia imposta o prevista dalla legge.

 

Art. 26. – (Esercizio sociale)

L’esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Entro due mesi dalla fine di ogni esercizio saranno predisposti dal Consiglio Direttivo il rendiconto economico finanziario dell’Associazione e il rendiconto preventivo del successivo esercizio, i quali saranno sottoposti all’approvazione dell’Assemblea accompagnati da una relazione redatta dallo stesso Consiglio.

 

TITOLO VI

MARCHIO

Nel momento in cui l’Associazione Cuochi Italiani Germania sarà ammessa a far parte della Federazione Italiana Cuochi, sottoscriverà apposita Convenzione per l’utilizzo del Marchio FIC.

Il Marchio Fic andrà ad aggiungersi al marchio dell’Associazione, costituito da un baffetto con i colori dello Stato Germania.

 

TITOLO VII

MODIFICAZIONI STATUTARIE E SCIOGLIMENTO

Art. 27. – (Modificazioni e scioglimento)

Le modifiche allo Statuto potranno essere apportate dall’Assemblea Straordinaria a maggioranza assoluta. 

Lo scioglimento dell’Associazione, la devoluzione del patrimonio e la nomina di uno o più liquidatori con contestuale determinazione dei poteri e degli eventuali compensi, devono essere deliberati con il voto favorevole di almeno i ¾ (tre/quarti) degli associati.

In caso di scioglimento dell’Associazione Cuochi Italiani Germania e.V. il patrimonio (seconfo quanto dispone la legge tedesca) sarà devoluto all’Associazine dei Bambini ammalati di cancro con sede a Bonn

 

Art. 28. – (Previsioni ulteriori rispetto a quanto sancito nel presente Statuto)

Per tutto quanto non previsto espressamente nel presente Statuto si fa riferimento alle disposizioni contenute nello Statuto della Federazione Italiana Cuochi, nel Codice Civile e nelle leggi e regolamenti dello Stato Tedesco in materia specifica.

 

 

Art. 29 (Foro Competente)

Per eventuali controversie che dovessero insorgere tra gli Associati e tra questi e l’Associazione o i suoi organi, che non possano essere risolte in via conciliativa, è competente in via esclusiva il Foro Tedesco, per eventuali controversie tra l’Associazione e la Federazione Italiana Cuochi, è competente il Foro di Roma

 

Luogo Data  Neuwied 2 Marzo 2020

Il Presidente

 

 

 

 

 

 

 

 

Satzung

Associazione Cuochi ltaliani Germania

 

§ 1 Name und Sitz

  1. Der Verein führt den Namen "Associazione Cuochi ltaliani Germania"
  2. Er führt nach Eintragung in das Vereinsregister den Namenszusatz

,,eingetragener Verein ,,

  1. Der Verein hat seinen Sitz in Deutschland- 56566 Neuwied, Kieselborner Weg 36- und kann auch Niederlassungen in anderen Orten in Deutschland eröffnen

 

§2 Charakter des Vereins

Der Verein ist unabhängig, unpolitisch und ohne Absicht, Gewinn zu erzielen. Seine Dauer ist nicht zeitlich begrenzt.

 

§ 3 Struktur

Der Verein ist verbunden mit der Italienischen Kochfederazione , mit der er die gleichen Ziele hat

 

§ 4 Zweck des Vereins

Zweck des Verbandes ist es, italienische Köche sowie Lehrer und Studenten, die in Deutschland tätig sind, sowie Unterstützer der italienischen Küche zu vereinen und einen gemeinsamen Geist zu schaffen, um für den Beruf des Kochs ein größeres Ansehen und eine bessere berufliche und soziale Stellung zu erreichen. Ferner soll er derjenigen, die sich der professionellen kulinarischen Tätigkeiten widmen oder ihre Entwicklung und Förderung unterstützen, gegenüber Institutionen und anderen Organen vertreten und Gelegenheit zu Begegnungen und Diskussionen von Problemen schaffen.

 

§ 5 Umsetzung der Ziele

Alle Initiativen, die der Verbreitung der Fertigkeiten und der gastronomischen Kultur der italienischen Küche dienen, in Eigeninitiative oder in Zusammenarbeit mit Organisationen oder Institutionen voranzubringen, auch zum Schutz des kulinarischen Erbes.

Fortbildungsmaßnahmen und Auffrischungen der im Sektor Tätigen planen, organisieren und ausführen, auch in Zusammenarbeit mit den bestehenden Kochschulen.

 

 

Technisches Wissen vertiefen durch Untersuchungen, Studien, Veröffentlichungen, Diskussionen und Zusammenkünfte zu Themen von allgemeinem Interesse in der Gastronomie sowohl auf privater, gewerblicher und touristischer Ebene, in Zusammenarbeit mit den Ausbildungsstätten, der Medien und kulturellen Vereinen.

Mittels Veranstaltungen, Wettbewerben und Auszeichnungen die hervorragende Professionalität der Köche hervorheben als Beispiel der Fortentwicklung und des hohen Anspruchs der italienischen Küche weltweit.

Von öffentlichen Verwaltungen oder Privatpersonen die Hilfe und ,moralische Anerkennung zu erhalten, die nötig ist, um auch durch Stiftungen Ziele der öffentlichen Nützlichkeit, der Hilfe und der sozialen Solidarität zugunsten der Teilnehmer und ihrer besonders bedürftigen Mitglieder verfolgen zu können. Konzeption, Organisation, Verwaltung und Förderung von Ausbildungs-, Auffrischungs- und Umschulungsmaßnahmen fürlugendliche , die auf den Arbeitsmarkt gebracht werden sollen, und/oder für Arbeitnehmer in Produktionsbetrieben durch spezifische Projekte, die mit Programmen auf Regional- oder Gemeinschaftsebene verbunden sind.

 

§ 6 Eintragung in das Vereinsregister

Der Verein soll in das Vereinsregister eingetragen werden

 

 

§ 7 Eintritt der Mitglieder

Mitglied kann jeder werden, der in Deutschland  wohnt  oder professionell arbeitet, sowie derjenige, der sich durch spezielle Aktivitäten der Unterstützung der Küchenbranche widmet. Die Zahl der Mitglieder ist unbegrenzt.

Die Mitglieder haben das Recht, unterstützt zu werden und alle Dienstleistungen des Vereins ohne Einschränkung in Anspruch zu nehmen, auch die der Italienischen Koch-Federation.

Die Mitglieder sind berechtigt, sowohl an den Aktivitäten als auch an der Verwaltung des Vereins teilzuhaben. Insbesondere können sie an der Hauptversammlung des Vereins teilnehmen, sind stimmberechtigt auch in Bezug auf Änderungen der Satzung, den Vorstand zu wählen. Ebenso können sie

 

 

entweder die Delegierten für die Versammlung der italienischen Koch-Federation bestimmen oder selbst teilnehmen.

Die Beitrittserklärung zum Verein ist schriftlich vorzulegen. Über den Eintritt entscheidet der Vorstand und wird durch eine schriftliche Aufnahmeerklärung wirksam.

 

§ 8 Mitglieder

Es gibt 3 Gruppen von Mitgliedern: Professionelle Mitglieder, Ehrenmitglieder und Unterstützer.

Professionelle Mitglieder: sind alle, die den Beruf ausüben oder ausgeübt haben, auch Dozenten und Ausbilder. Dazu gehören auch alle diejenigen,  die nachweislich 5 Jahre ihrem Beruf in italienischen Einrichtungen nachgegangen sind.

Ehrenmitglieder sind diejenigen, die vom Vorstand wegen ihrer besonderen Verdienste um die italienische Küche dazu ernannt werden.

Unterstützer sind diejenigen, die durch finanzielle oder anders geartete Zuwendungen und Maßnahmen den Verein unterstützt haben. Sie werden vom Vorstand berufen.

Ehrenmitglieder und Unterstützer haben in der Hauptversammlung kein Stimmrecht.

 

§ 9 Austritt und Ausschluss der Mitglieder

Mitglieder können unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von 3 Monaten zum Jahresende aus dem Verein austreten. Der Austritt ist schriftlich und fristgerecht gegenüber einem der Vorstandsmitglieder zu erklären.

Mitglieder können aus wichtigem Grund aus dem Verein ausgeschlossen werden. Darüber entscheidet auf Antrag des Vorstandes die Mitgliederversammlung.

Hierbei wird dem Mitglied in der Versammlung Gelegenheit zu einer Stellungnahme gegeben. Der Ausschluss wird sofort mit der Beschlussfassung wirksam. Ist das Mitglied nicht anwesend, wird es anschließend schriftlich über den Ausschluss informiert.

Mitglieder können ebenfalls ausgeschlossen werden, wenn sie den Mitgliedsbeitrag bis Ende März eines jeden Jahres trotz schriftlicher Mahnung nicht bezahlt haben.

§ 10 Mitgliedsbeitrag

Es ist ein Mitgliedsbeitrag zu leisten, dessen Höhe die Mitgliederversammlung bestimmt. Der Beitrag ist einmal jährlich bis zum 31. März zu zahlen. Eine Aufnahmegebühr wird nicht erhoben.

 

§ 11 Organe des Vereins

Organe des Vereins sind der Vorstand und die Mitgliederversammlung. Der Vorstand besteht aus dem 1. Vorsitzenden, dem 2. Vorsitzenden, dem Schriftführer und dem Kassierer. Der Vorstand wird durch Beschluss der Mitgliederversammlung für die Dauer von vier Jahren bestellt. Jedes Vorstandsmitglied kann für maximal acht Jahre gewählt werden. Sein Amt endet auch mit Ausscheiden aus dem Verein. Verschiedene Vorstandsämter können nicht in einer Person vereinigt werden.

Zur gerichtlichen und außergerichtlichen Vertretung des Vereins  ist  jedes  Vorstandsmit­ glied einzeln berechtigt.

 

 

§ 12 Beschränkung der Vertretungsmacht des Vorstandes

Die Vertretungsmacht des Vorstandes ist mit Wirkung gegen Dritte in der Weise beschränkt, dass er bei finanziellen Transaktionen, die 5000,-E ( fünftausend Euro

) überschreiten, zusätzlich die Unterschrift eines zweiten Vorstandsmitgliedes benötigt. ·.

§ 13 Aufgaben des Vorstandes Der 1. Vorsitzende hat die Aufgabe

Die Mitgliederversammlung einzuberufen und zu leiten, sowie das Protokoll der Versammlung zu unterschreiben

Den Vorstand einzuberufen und das Protokoll der Vorstandsversammlung zu unterschreiben

Die Beschlüsse der Mitglieder- und der Vorstandsversammlung in Übereinstimmung mit den Zielen des Vereins auszuführen.

Die Verwaltungs- und wirtschaftlichen Aktivitäten des-Vereins zu garantieren. Die Delegierten der verschiedenen Bundesländer zu nominieren.

Der 2. Vorsitzende hat die Aufgabe

Den 1. Vorsitzenden bei dessen Verhinderung zu vertreten Der Schriftführer hat die Aufgabe

Alle verwaltungstechnischen Aktivitäten des 1. Vorsitzenden zu unterstützen Die Registrierung der neuen Mitglieder

  • Die Mitgliederliste stets zu aktualisieren
  • Die Protokolle der Vorstands- und Mitgliederversammlungen führen Der Schriftführer wird auf Vorschlag des 1. Vorsitzenden von der Mitgliederversammlung gewählt

Der Kassierer hat die Aufgabe

Legt jährlich den Geschäftsbericht des Vereins vor, welcher von der Mitgliederversammlung geprüft und bestätigt wird

Betreut die Konten des Vereins und ist verantwortlich für deren

ordnungsgemäße Führung

Ist bevollmächtigt, Zahlungen des Vereins bis 5000,- e (fünftausend) zu tätigen Alle Vorstandsmitglieder arbeiten ehrenamtlich. Ausgaben, die ihnen in Ausübung Ihrer Funktion innerhalb des Vereins entstehen, Werden ihnen ersetzt

 

 

§ 14 Berufung der Mitgliederversammlung Die Mitgliederversammlung ist zu berufen

Wenn es das Interesse des Vereins erfordert, mindestens jedoch

Einmal jährlich, möglichst in den ersten drei Monaten des Kalenderjahres Jedes Jahr hat der Vorstand einen Jahresbericht und eine schriftliche Jahresabrechnung vorzulegen und die Versammlung über die Entlastung des Vorstands Beschluss zu fassen

 

§15 Form der Berufung

Die Mitgliederversammlung ist vom Vorstand schriftlich mit einer Frist von zwei Wochen zu berufen. Die Frist beginnt mit dem Tag der Einladung an die letzte bekannte Adresse bzw email-Adresse

Die Berufung der Versammlung muss die Tagesordnung bezeichnen

§ 16 Beschlussfähigkeit

Beschlussfähig ist jede ordnungsgemäß berufene Mitgliederversammlung

Zur Beschlussfassung über die Auflösung des Vereins bedarf es der Anwesenheit von zwei Dritteln der Vereinsmitglieder

 

 

 

 

 

 

Wird dies nicht erreicht, so ist vor Ablauf von vier Wochen eine zweite Versammlung mit der gleichen Tagesordnung einzuberufen. Sie darf frühestens zwei Monate nach und spätestens vor vier Monate der ersten stattfinden

Die neue Versammlung ist ohne Rücksicht auf die Zahl der erschienenen Mitglieder beschlussfähig

 

§17 Beschlussfassung

Es wird durch Handzeichen abgestimmt. Auf Antrag von mindestens fünf Anwesenden ist schriftlich und geheim abzustimmen

Bei der Beschlussfassung entscheidet die Mehrheit der abgegebenen Stimmen Zu einem Beschluss, der eine Änderung der Satzung oder eine Auflösung des Vereins enthält, ist eine Mehrheit von drei Vierteln der abgegebenen Stimmen erforderlich

Über die in der Versammlung gefassten Beschlüsse ist eine Niederschrift zu verfassen, die vom Vorsitzenden zu unterschreiben ist. Jedes Mitglied ist berechtigt, diese einzusehen.

 

§ 18 Finanzierung , Gewinne und sonstige Vereinsmittel Die Finanzmittel setzen sich zusammen aus:

Schenkungen, Zuwendungen und sonstigen Beiträgen Mitgliedsbeiträge

Gewinne aus Vereinsinitiativen

Vermögen, welches im Eigentum des Vereins steht oder im Wege des Schenkung oder des Erbes erworben wird

Etwaige staatliche Unterstützung

Etwaige Gewinne und sonstige Mittel des Vereins dürfen nur für satzungsgemäße Zwecke verwendet werden. Die Mitglieder erhalten keinen Gewinnanteil und auch keine sonstigen Zuwendungen aus Mitteln des Vereins.

§ 19 Auflösung des Vereins

Bei Auflösung oder Aufhebung des Vereins oder bei Wegfall steuerbegünstigter Zwecke fällt das Vermögen des Vereins an die Deutsche Kinderkrebs Stiftung - Adenauer Allee 134, 53113 - Bonn die es unmittelbar und ausschließlich für gemeinnützige, mildtätige oder Kirchliche Zwecke tu verwenden hat.

 

 

 

Neuwied, 11. September 2020