Statuto/Vereinssatzung
STATUTO
ASSOCIAZIONE ITALIANA CUOCHI GERMANIA e.V.
TITOLO I
COSTITUZIONE - SEDE – CARATTERE – DURATA - STRUTTURA
Art. 1 – (Costituzione – Sede)
E` costituita un 'associazione denominata “Associazione Italiana Cuochi Germania” ( di seguito per brevità, la “Associazione”) con sede in, Gerricusplatz 6 40625 Düsseldorf e indirizzo Mail: ass.cuochi.italiani.germania@gmail.com
L’Associazione potrà stabilire Sedi di rappresentanza in altre sedi secondarie nel territorio di Germania
Art. 2. – (Carattere – Durata)
L’Associazione è apartitica, apolitica, asindacale, indipendente e senza finalità di lucro.
La durata dell’Associazione è illimitata.
Art. 3. – (Struttura)
E’ interesse dell’Associazione, aderire alla Federazione Italiana Cuochi, con la quale condivide scopi e finalità cosi come stabilito nei rispettivi Statuti.
TITOLO II
SCOPI
Art. 4. – (Scopi)
L’Associazione si propone di perseguire i seguenti scopi:
a) Raccogliere e unificare, intorno ad essa i cuochi Italiani, gli insegnanti di cucina, i sostenitori della categoria, che risiedono nello Stato di Germania per dar vita ad uno spirito unitario di categoria volto al valorizzare la professione del cuoco e ad accrescere il prestigio sociale , economico e professionale della categoria.
b) Costituire, nei confronti di istituzioni ed enti, la rappresentanza sul territorio dello Stato di Germania dei Cuochi Italiani che si dedicano all’attività culinaria professionale, creando con ogni mezzo occasioni di incontro e dibattito sui problemi della categoria, favorendo una migliore conoscenza e cooperazione tra tutti i soggetti che operano nel settore.
c) Promuovere, autonomamente e in collaborazione con altri enti e istituzioni, tutte le iniziative che contribuiscano alla conoscenza e alla diffusione della cultura gastronomica italiana, nonché alla tutela del suo patrimonio storico.
d) Progettare, organizzare e gestire attività di formazione, di aggiornamento e riqualificazione professionale degli operatori del settore, anche attraverso una collaborazione sinergica con le Scuole di Cucina.
e) Approfondire le conoscenze tecniche di cucina, predisponendo, direttamente o indirettamente, ricerche, studi, pubblicazioni, dibattiti e convegni su temi di generale interesse del settore ristorazione di qualsiasi ambito e grado (privato, collettivo, turistico, etc.), coinvolgendo a tal fine l’attenzione degli organi di formazione, informazione e cultura.
f) Evidenziare, attraverso manifestazioni, concorsi, premi e riconoscimenti, l’eccellenza professionale e l’attività meritoria dei cuochi (anche sotto il profilo deontologico), quale esempio di una qualificazione che sia adeguata ai contesti, alle trasformazioni e alle esigenze della cucina italiana, e della sua diffusione nel mondo.
g) Ottenere dalle amministrazioni dello Stato di appartenenza o da privati, il riconoscimento morale e l’aiuto necessario per poter perseguire, anche attraverso Fondazioni, scopi di pubblica utilità, assistenza e solidarietà sociale a favore della categoria e di propri iscritti particolarmente bisognosi.
h) Progettare, organizzare, gestire e promuovere attività di formazione, di aggiornamento e riqualificazione professionale di giovani da immettere sul mercato del lavoro e/o di lavoratori inseriti in aziende produttive del settore attraverso progetti specifici collegati a programmi nazionali e/o comunitari.
i) Aderire, tramite il versamento delle quote associative, alla Federazione Italiana Cuochi rispettandone lo Statuto e il Regolamento.
J) Partecipare attivamente a tutte le attività sociali della Federazione Italiana Cuochi.
k) Collaborare, aderire o partecipare attivamente esprimendo proprie rappresentanze a confederazioni, enti nazionali, internazionali, sopranazionali o comunitari che espletino o prevedano settori di attività inerenti alla categoria e al proprio ambito di competenza e ad associazioni culturali in genere.
l) Costituire società di capitali e/o GmbH (soc. a r.l.) per svolgere attività di natura commerciale o di servizi ed eventi specifici, sempre legati all’attività dell’Associazione.
TITOLO III
ASSOCIATI
Art. 5. – (Diritti)
Possono aderire all’Associazione tutti i cittadini italiani o stranieri che risiedono o operano nello Stato di Germania che si dedichino o che si siano dedicati professionalmente all’attività culinaria, che si siano distinti per particolari attività di benemerenza e/o di sostegno nei confronti della categoria dei “Cuochi”. Il numero degli associati è illimitato.
Gli associati hanno diritto a fruire delle prestazioni e dei servizi resi dall’Associazione nonché di quelli prestati dalla Federazione Italiana senza alcuna limitazione.
Gli associati sono legittimati a prendere parte attivamente alla vita dell’Associazione.
In particolare tutti gli associati hanno diritto di partecipare all’Assemblea degli iscritti, esercitando il diritto di voto anche ai fini dell’approvazione e delle modifiche dello Statuto, e della nomina degli organi direttivi dell’Associazione, secondo le modalità indicate nel presente statuto. Gli associati esercitano il proprio diritto di voto solo se in regola con il versamento della quota associativa dell’esercizio sociale dell’anno in corso.
Ogni associato ha diritto a un voto, salvo che non abbia ricevuto le deleghe da parte di altri associati, come previsto dall’art. 12.
Tutti gli associati hanno il diritto di partecipare, in persona dei loro delegati, alle assemblee della Federazione Italiana Cuochi secondo le modalità indicate nello Statuto Nazionale.
Art. 6. – (Categorie di associati)
Gli associati si distinguono in, “Professionisti”, "Allievi", “Onorari” e “Sostenitori”.
- “Soci Professionisti”
a) I Soci Professionisti sono coloro che esercitano e/o hanno esercitato l’attività culinaria come attività primaria lavorativa, anche nell’ambito della docenza e formazione, senza discriminazione alcuna derivante dal rapporto di impiego, e che ne abbiano fatto domanda all’Associazione nelle forme previste dal presente statuto. Sono anche considerati Soci Professionisti tutti coloro che hanno esercitato per più di 5 anni (documentati) la professione di Cuoco presso strutture Ricettive dove é presente la cucina regionale Italiana.
b) Possono anche essere considerati Soci Allievi coloro che, in qualità di studenti, sono iscritti o frequentano le Scuole di cucina statali, e gli enti o istituti che, con il sistema duale esistente in Germania, hanno competenza sui percorsi di formazione professionale della categoria frequentando durante il periodo di praticandato una struttura di ristorazione Italiana che abbia il consenso delle autorità tedesche a svolgere il periodo di formazione pratica e che ne abbiano fatto domanda all’Associazione con le modalità previste dal presente Statuto.
- Sono “Soci Onorari” tutti coloro i quali, per particolari attività svolte, opere o aiuti costituenti benemerenza prestati nei confronti della categoria e dell’Associazione siano ritenuti meritevoli dal Consiglio Direttivo. La nomina viene fatta dal Presidente, e convadidata dall'Assemblea e ha durata per tutto il mandato dell'attuale Presidenza. Inoltre dovrà essere comunicata alla Federazione Italiana Cuochi.
L’ Associazione ha l’obbligo di tenere aggiornata la lista dei soci onorari.
- Sono “Soci Sostenitori” – con i contenuti e le modalità specificamente stabiliti dal Consiglio Direttivo – tutti coloro che, svolgono attività aventi lo scopo di promuovere e tutelare sul territorio di competenza interessi omogenei o contigui alle finalità associative sopra indicate e che siano ritenuti idonei dal Consiglio Direttivo.
I “Soci Sostenitori” hanno l’obbligo di osservare il presente Statuto e di rispettare le deliberazioni assunte dagli organi dell’Associazione, astenendosi da comportamenti contrari allo scopo e all’attività dell’Associazione.
La domanda per l’iscrizione all’Associazione, diretta al Consiglio Direttivo, è da questo deliberata.
La possibilità di ricoprire cariche all’interno dell’Associazione, spetta solo ai“Soci Professionisti” e, che abbiano compiuto la maggiore età.
Art. 7. – (Rinuncia - Decadenza - Esclusione)
La qualità di associato si perde:
- per dimissioni;
- per morosità;
- per indegnità.
- per violazione delle previsioni sancite nel Codice Deontologico della Federazione Italiana Cuochi.
L’associato che non intenda essere più iscritto all’Associazione deve darne comunicazione al Consiglio Direttivo, fermo restando che la quota associativa versata per l’anno in corso non è rimborsabile.
La qualità di associato si perde automaticamente per il fatto del mancato pagamento della quota annuale entro la data fissata per la chiusura del tesseramento in ciascun anno solare, stabilita dall’Assemblea nazionale dei Delegati della Federazione Italiana Cuochi e inviando tre mesi prima della scadenza dell’anno solare ( entro il 30 settembre) lettera di disdetta alla sede dell’associazione.
In presenza di comportamenti dell’associato contrari alla legge, all’Atto Costitutivo, allo Statuto e al Codice Deontologico della Federazione Italiana Cuochi, gravemente lesivi degli interessi, dell’onorabilità e del prestigio della categoria e/o dell’Associazione, il Consiglio Direttivo può, dopo aver sentito l’interessato e garantito il suo diritto di difesa nella prima riunione utile, avviare l’iter per l’adozione del provvedimento di radiazione per indegnità inoltrando la segnalazione al Consiglio Nazionale e al Collegio Arbitrale della Federazione Italiana Cuochi i quali delibereranno secondo le disposizioni dello Statuto Nazionale al quale l’Associazione si conforma.
Nel periodo intercorrente la comunicazione all’associato da parte del Consiglio Direttivo, della richiesta di radiazione per indegnità e la data di convocazione della riunione per la decisione del provvedimento dinnanzi al Consiglio Nazionale, l’associato è sospeso cautelarmente da ogni funzione ricoperta all’interno dell’Associazione. Il periodo di sospensione si protrae sino al termine dell’eventuale ricorso dinnanzi al Collegio Arbitrale. Contro il provvedimento di radiazione adottato dal Consiglio Nazionale, l’interessato può proporre ricorso entro 60 (sessanta) giorni davanti al Collegio Arbitrale.
Il Collegio Arbitrale, dopo aver sentito l’interessato, decide a maggioranza dei suoi componenti il provvedimento definitivo ed inappellabile di conferma o rigetto della radiazione dell’associato per indegnità.
Art. 8. – (Obblighi)
Gli associati sono tenuti:
- All'osservanza scrupolosa del presente Statuto, del Regolamento e del Codice Deontologico della Federazione Italiana Cuochi;
- Al versamento della quota associativa nel termine fissato per ciascun anno solare (comprendente anche la quota di spettanza della Federazione Italiana Cuochi), come pure di eventuali contributi, che vengono determinati annualmente dall'Assemblea degli associati a norma del presente Statuto.
c) A prestare, se richiesta, la loro opera per il raggiungimento degli scopi sociali.
d) a mantenere un comportamento decoroso e deontologicamente corretto nei confronti di tutti gli
associati.
e) La qualità di socio non è trasmissibile agli eredi e in ogni caso le quote o i contributi associativi versati non sono trasmissibili e non possono essere mai rivalutati.
La quota associativa versata non è rimborsabile.
TITOLO IV
ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE
Art. 9. – (Organi)
Sono organi della Associazione:
- l' Assemblea degli Associati;
- il Consiglio Direttivo;
- Organo di controllo amministrativo.
Tutte le Cariche elettive sono elettive e svolte tutte a titolo gratuito. É ammesso solo il rimborso spese effettivamente sostenute per l'espletamento della carica.
Art. 10. – (Assemblea degli Associati)
L’Assemblea degli Associati è il massimo organo deliberativo ed è composta da tutti gli Associati in regola con il versamento della quota associativa dell’esercizio sociale dell’anno in corso e regolarmente iscritti nel Registro dei soci e per i quali non sia in corso la procedura di radiazione.
L’Assemblea degli associati si riunisce almeno una volta all’anno, entro tre mesi dalla data di chiusura dell’esercizio sociale, la cui durata coincide con l’anno solare.
Al fine di garantire la designazione dei delegati e la regolare assunzione delle rappresentanze, essa si riunisce entro e non oltre 15 giorni dalla Convocazione dell’Assemblea Nazionale
L’Assemblea si riunisce, altresì, qualora lo ritenga opportuno il Presidente o se ne faccia richiesta un numero di iscritti pari ad un terzo più uno.
Art. 11. – (Convocazione Assemblea)
L’Assemblea degli Associati viene convocata dal Consiglio Direttivo o dal Presidente e, in sua assenza, dal Vice Presidente con comunicazione, contenente l’indicazione della data, l’ora e il luogo dell’Assemblea e degli argomenti da trattare all’ordine del giorno, trasmessa a mezzo lettera, fax, e-mail e sms con conferma di ricezione inviata ai singoli associati e affissa presso la bacheca della sede e/o pubblicata sul sito istituzionale indicativamente 20 giorni prima della data di convocazione.
Art. 12. – (Costituzione dell’Assemblea)
L’Assemblea degli Associati ordinaria e straordinaria è presieduta dal Presidente dell’Associazione o, in sua assenza, dal Vice Presidente o in alternativa da un consigliere nominato dalla stessa Assemblea.
In prima convocazione l’Assemblea Ordinaria è validamente costituita se è presente almeno la metà più uno degli associati. In seconda convocazione, da fissarsi entro il giorno successivo la prima convocazione l’Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti.
In prima convocazione l’Assemblea Straordinaria è validamente costituita se sono presenti più di 2/3 degli associati. In seconda convocazione, da fissarsi almeno sei ore dopo la prima, l’Assemblea Straordinaria è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti.
Ogni associato può farsi rappresentare nell’Assemblea da un altro associato solo a mezzo delega scritta. Le deleghe si ritengono valide solo se presentate per iscritto e controfirmate dal delegante.
Nessun associato può essere titolare di più di tre deleghe.
Art. 13. – (Deliberazione Assemblea)
L’Assemblea degli Associati può riunirsi in seduta Ordinaria e Straordinaria.
L’Assemblea Ordinaria delibera in prima convocazione con la maggioranza di metà più uno degli associati e in seconda convocazione con la maggioranza di metà più uno dei presenti.
L’Assemblea Straordinaria delibera in prima convocazione con la maggioranza dei 2/3 terzi degli associati ed in seconda convocazione con la maggioranza dei 2/3 terzi dei presenti.
La votazione per l’elezione del Presidente è segreta e deve essere effettuata personalmente da ogni associato che depositerà nell’urna predisposta il proprio voto e quello eventualmente ricevuto per delega.
Art. 14. – (Funzioni dell’Assemblea)
Spetta all’Assemblea Ordinaria:
- Approvare la relazione annuale del Consiglio Direttivo;
- Approvare il rendiconto preventivo e consuntivo annuale;
- Approvare il regolamento interno dell’Associazione qualora l’Associazione volesse dotarsene;
- Eleggere il Presidente e il Vice Presidente;
- Eleggere i membri del Consiglio Direttivo;
- Nominare su proposta del Consiglio Direttivo il Presidente Onorario;
- Nominare 3 Associati che costituiscono l’Organo di controllo amministrativo
- Deliberare sugli argomenti di sua competenza posti all’ordine del giorno;
- Determinare le linee programmatiche dell’attività associativa;
- Determinare la quota associativa annuale ed eventuali contributi straordinari.
Spetta all’Assemblea Straordinaria:
- Approvare lo statuto dell’Associazione e le relative modifiche;
- Deliberare lo scioglimento dell’Associazione;
- Nominare, in caso di scioglimento, uno o più liquidatori determinandone i relativi poteri.
- Deliberare l’accettazione di lasciti, donazioni, oblazioni e contribuzioni varie;
- Deliberare in merito alla eventuale necessità di costituire società di capitali e/o Società GmbH (soc a.r.l.) ai fini di svolgere attività di natura commerciale o di servizi, secondo quanto previsto dall’art. 4 punto l.
Art. 15. – (Consiglio Direttivo - Composizione)
Il Consiglio Direttivo è nominato dall’Assemblea degli Associati ed è da questa parimenti fissato il numero dei suoi consiglieri. I Consiglieri eletti durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.
Qualora nel corso dell’esercizio vengano a mancare uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvederà alla loro sostituzione tenendo conto della graduatoria iniziale dei non eletti o per cooptazione. Il mandato dei Consiglieri nominati successivamente scade, come per gli altri, al termine del quadriennio in corso.
Le dimissioni della maggioranza dei Consiglieri comporta automaticamente le dimissioni del Presidente e dell’intero Consiglio. In questo caso si renderà necessaria la convocazione, da parte del Presidente del Collegio dei Sindaci Revisori, entro tre mesi, dell’Assemblea degli Associati, al fine di provvedere alla nomina del nuovo Consiglio Direttivo ed eleggere il nuovo Presidente.
Art. 16. – (Riunione – Costituzione – Delibere Consiglio Direttivo)
Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta ogni sei mesi, su convocazione del Presidente o, in mancanza, del Vice Presidente, ed ogni qualvolta essi lo reputino opportuno.
Il Presidente è peraltro tenuto a convocare il Consiglio, tramite posta prioritaria, lettera raccomandata, comunicazione telefax o via e-mail con conferma di ricezione spedita almeno sette giorni prima della data di convocazione, su eventuale richiesta di almeno un terzo dei Consiglieri.
Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza della metà più uno dei suoi componenti, compreso il Presidente.
Le deliberazioni sono valide se approvate dalla maggioranza dei presenti. In caso di parità dei voti prevale il voto del Presidente.
Art. 17. – (Funzioni Consiglio Direttivo)
Il Consiglio Direttivo è l’organo direttivo ed esecutivo dell’Associazione, determina i modi e i tempi di attuazione delle delibere dell’Assemblea e delibera su qualsiasi argomento che non sia di competenza dell’Assemblea , spettandogli i poteri per l’ordinaria e straordinaria amministrazione ed in particolare:
- Su proposta del Presidente, nominare il Segretario, anche fra persone estranee al Consiglio;
- Su proposta del Presidente nominare il Tesoriere;
- Predisporre il rendiconto consuntivo e preventivo annuale;
- Eseguire le deliberazioni dell’Assemblea;
- Deliberare, per quanto di sua competenza, sulla richiesta di radiazione degli associati a norma dell’art. 7 punto C;
- Approvare un regolamento interno;
- Istituire all’occorrenza commissioni con specifiche prerogative, prive di poteri decisionali, salvo esplicita autorizzazione o delega del Consiglio, in casi eccezionali. Di queste potranno far parte anche coloro che non rivestono la carica di consigliere e, in misura non prevalente, anche persone estranee alla categoria;
- Affidare incarichi anche a persone fisiche o giuridiche estranee alla categoria, per il reperimento di sponsor o per l’organizzazione delle molteplici attività associative determinandone anche eventuali compensi (convegni, congressi, corsi di cucina, eventi gastronomici ecc.);
Art. 18. – (il Presidente)
Il Presidente rappresenta legalmente l’Associazione a tutti gli effetti, nei confronti dei terzi. In caso di sua assenza o impedimento, il potere di rappresentanza spetta al Vice Presidente.
Il Presidente viene eletto fra gli iscritti dall’Assemblea degli associati e resta in carica quattro anni. Non può ricoprire l’incarico per più di due mandati consecutivi, salvo che alla scadenza dei due mandati, non si realizzi l’evento straordinario che non ci sia alcun candidato che possa ricoprire l’incarico per il mandato successivo e l’Assemblea all’unanimità voti per il conferimento del terzo mandato al candidato uscente.
Al Presidente compete:
- Convocare e presiedere l’Assemblea in seduta ordinaria e straordinaria firmandone i verbali;
- Convocare e presiedere il Consiglio Direttivo firmandone i verbali;
- Eseguire le deliberazioni adottate dagli organi predetti, garantendo lo svolgimento organico ed unitario dell’attività dell’Associazione;
- Sovrintendere alla gestione amministrativa ed economica dell’Associazione, di cui firma gli atti;
- Attribuire, su proposta del Consiglio Direttivo, gli incarichi e le competenze all’interno degli organismi associativi.
- Garantire una partecipazione attiva alle Assemblee della Federazione Italiana Cuochi nella misura del 50% per ciascun anno di mandato. Le assenze sono ammesse solo in caso di gravi e comprovate motivazioni
I candidati alla carica istituzionale di Presidente, devono presentare la propria candidatura e il proprio programma entro e non oltre 15 giorni dalla data di convocazione dell’Assemblea riunita allo scopo di procedere all’elezione delle nuove cariche direttive.
Art. 19. – (il Vice Presidente)
Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di suo impedimento.
Art. 20. – (il Segretario)
Il Segretario è nominato dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente.
Al Segretario spetta di svolgere le mansioni attribuitogli dal Consiglio e in particolare:
- Coadiuvare tutte le attività istituzionali del Presidente;
- Sovraintendere alla registrazione, dei nuovi associati;
- Tenere aggiornato lo schedario;
- Redigere i verbali delle sedute del Consiglio Direttivo, trascrivere quelli relativi alle Assemblee Generali degli Associati, curando che questi siano firmati dal Presidente e dal segretario dell’Assemblea.
Il Segretario dura in carica quattro anni ed è rieleggibile.
Art. 21. – (il Tesoriere)
Il Tesoriere è nominato dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri, su proposta del Presidente.
Il Tesoriere è tenuto a svolgere i compiti di natura amministrativa attribuitigli dal Consiglio Direttivo ed in particolare:
- Cura materialmente la compilazione del rendiconto preventivo su indicazioni del Consiglio Direttivo e del Presidente;
- Provvede alla compilazione materiale del rendiconto annuale predisposto dal Consiglio Direttivo da sottoporre anch’esso all’esame ed all’approvazione dell’Assemblea degli Associati;
- Tiene aggiornata la contabilità dell’Associazione nei modi stabiliti dal Consiglio Direttivo e delle norme regolamentari e legislative in vigore, tenendo in perfetta regola i libri contabili;
- Firma, su delega del Presidente, i mandati di pagamento;
- È responsabile della gestione delle somme di pertinenza dell’Associazione da lui riscosse e/o affidategli;
- È tenuto a presentare i conti ad ogni richiesta sia del Presidente sia del Collegio dei Sindaci Revisori;
- Provvede alla tenuta in regola del libro cassa e degli altri documenti contabili inerenti a tutto il movimento di cassa;
- Versa le somme da lui incassate presso un istituto di credito indicato dal Consiglio Direttivo;
- Ritira le somme dagli istituti bancari ed effettua i pagamenti e le riscossioni, previo mandato firmato dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente. Preleva le somme necessarie ai pagamenti mediante assegno in conto corrente con firma congiunta del Presidente o del Vice Presidente;
- Una volta al trimestre presenta al Consiglio Direttivo la situazione aggiornata di cassa;
- È autorizzato a tenere a sue mani una somma fissata dal Consiglio Direttivo per eventuali pagamenti urgenti;
- Tiene aggiornato su apposito registro l’inventario di tutti i beni e di tutto il materiale associativo, ne sorveglia la manutenzione e ne è responsabile;
- Provvede alle piccole spese per le quali dispone un fondo reintegrabile fissato dal Consiglio Direttivo.
Il Tesoriere dura in carica quattro anni ed è rieleggibile.
Art. 22. – Organo di controllo amministrativo
Il Collegio dei Sindaci Revisori è composto da tre membri associati, nominati dall’Assemblea Ordinaria con competenze circa la loro funzione.
L’organo di controllo amministrativo dura in carica quattro anni e sono rieleggibili.
La loro carica non è compatibile con le altre cariche previste dal presente statuto.
L’organo di controllo amministrativo nomina tra i suoi membri un Presidente e cura la tenuta del libro dei verbali e delle deliberazioni da esso assunte.
All’Organo di controllo amministrativo spetta di verificare periodicamente la regolarità formale e sostanziale della contabilità, vigilare sul buon andamento della gestione economico-finanziaria dell’Associazione e redigere apposita relazione da allegare al bilancio consuntivo annuale dell’Associazione.
Art. 23. – (Presidente Onorario)
L’Associazione ha facoltà di nominare tra i suoi membri un Presidente Onorario ritenuto particolarmente meritevole per le opere compiute e ole attività prestate a beneficio dell’Associazione stessa. La nomina viene deliberata dall’Assemblea Ordinaria, su proposta del Consiglio Direttivo, avanzata all’unanimità dei membri componenti. Il presidente Onorario decade alla scadenza del mandato del Consiglio in carica.
È rinominabile, non riveste incarichi specifici, non concorre alla computazione del quorum per la corretta costituzione dell’Assemblea, ma può essere interpellato dagli organi associativi a titolo consultivo su questioni di particolare importanza.
Art. 24. – (Gratuità delle cariche)
L’assunzione e l’espletamento delle funzioni connesse alle cariche associative sono gratuite.
Il Consiglio Direttivo può stabilire il rimborso delle spese sostenute dagli associati incaricati di svolgere qualsiasi attività in nome e per conto dell’Associazione.
TITOLO V
MEZZI FINANZIARI – FINANZIAMENTO ESERCIZI ASSOCIATIVI – SPESE DELL’ASSOCIAZIONE
Art. 25. – (Mezzi finanziari, finanziamento esercizi associativi)
I mezzi finanziari dell’Associazione sono costituiti da:
a) quote associative e contributi degli associati;
b) lasciti, donazioni, legati, contributi privati di persone fisiche o giuridiche;
c) sovvenzioni, finanziamenti, contributi, erogazioni e/o sponsorizzazioni conseguenti agli stanziamenti eventualmente deliberati dallo Stato, da Enti internazionali, comunitari o locali e da altri enti pubblici o privati;
d) redditi patrimoniali o proventi derivanti dalle attività svolte a qualsiasi titolo dall’Associazione;
e) beni mobili e immobili di proprietà dell’Associazione, acquistati o provenienti da lasciti o donazioni;
f) fondi derivanti da eventuali eccedenze di bilancio;
g) utili conseguiti attraverso attività commerciali e/o servizi effettuati da società di capitali e/o cooperative a.r.l. controllate dall’associazione.
Tutte le predette entrate costituiranno patrimonio dell’associazione.
I rendiconti preventivi e consuntivi debbono essere depositati presso la sede dell’Associazione prima dell’Assemblea degli Associati.
Le spese occorrenti per il funzionamento dell’Associazione sono coperte dalle entrate sopraindicate, esse, ove non coperte dall’economia di gestione, saranno poste a carico di ciascun associato, secondo le modalità stabilite dall’Assemblea.
È fatto espresso divieto di distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali durante l’esistenza dell’Associazione, salvo che la destinazione non sia imposta o prevista dalla legge.
Art. 26. – (Esercizio sociale)
L’esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
Entro due mesi dalla fine di ogni esercizio saranno predisposti dal Consiglio Direttivo il rendiconto economico finanziario dell’Associazione e il rendiconto preventivo del successivo esercizio, i quali saranno sottoposti all’approvazione dell’Assemblea accompagnati da una relazione redatta dallo stesso Consiglio.
TITOLO VI
MARCHIO
Nel momento in cui l’Associazione Italiana Cuochi Germania e.V. sarà ammessa a far parte della Federazione Italiana Cuochi, sottoscriverà apposita Convenzione per l’utilizzo del Marchio FIC.
Il Marchio Fic andrà ad aggiungersi al marchio dell’Associazione, costituito da un baffetto con i colori dello Stato Germania.
TITOLO VII
MODIFICAZIONI STATUTARIE E SCIOGLIMENTO
Art. 27. – (Modificazioni e scioglimento)
Le modifiche allo Statuto potranno essere apportate dall’Assemblea Straordinaria a maggioranza assoluta.
Lo scioglimento dell’Associazione, la devoluzione del patrimonio e la nomina di uno o più liquidatori con contestuale determinazione dei poteri e degli eventuali compensi, devono essere deliberati con il voto favorevole di almeno i ¾ (tre/quarti) degli associati.
In caso di scioglimento dell’Associazione Italiana Cuochi Germania e.V. il patrimonio (seconfo quanto dispone la legge tedesca) sarà devoluto a FörderVerband des Kinder- und Jugendhospiz Düsseldorf e.V.
Art. 28. – (Previsioni ulteriori rispetto a quanto sancito nel presente Statuto)
Per tutto quanto non previsto espressamente nel presente Statuto si fa riferimento alle disposizioni contenute nello Statuto della Federazione Italiana Cuochi, nel Codice Civile e nelle leggi e regolamenti dello Stato Tedesco in materia specifica.
Art. 29 (Foro Competente)
Per eventuali controversie che dovessero insorgere tra gli Associati e tra questi e l’Associazione o i suoi organi, che non possano essere risolte in via conciliativa, è competente in via esclusiva il Foro della Città dove attualmente é la Sede, per eventuali controversie tra l’Associazione e la Federazione Italiana Cuochi, è competente il Foro di Roma
Luogo Data Düsseldorf 27 Ottobre 2023
Il Presidente
Gianluca Casini
Satzung
§ 1 Name, Sitz, Geschäftsjahr
§ 1 Nr. 1 Der Verband führt den Namen „Associazione Italiana Cuochi Germania“. Er soll in das Verbandsregister eingetragen werden und führt dann den Zusatz "e.V.".
§ 1 Nr. 2 Der Verband hat seinen Sitz in Düsseldorf.
Der Verband wurde am 26.09.2023 errichtet.
§ 1 Nr. 3 Der Verband ist politisch, rassisch und konfessionell neutral.
§ 1 Nr. 4 Das Geschäftsjahr des Verbands ist das Kalenderjahr.
§ 2 Zweck des Verbands
§ 2 Nr. 1 Zweck des Verbands ist
- die Interessen der italienischen Köche in Deutschland zu vertreten und diese zu unterstützen
- der Aufbau eines Netzwerks zwischen italienischen und anderen Köchen zur Förderung der italienischen Kochkultur in Deutschland
- die Förderung des regelmäßigen Austauschs zur Unterstützung der Aus- und Fortbildung sowie der Lehre in diesem Bereich
- Unterstützung von Produzenten italienischer Produkte beim Vertrieb ihrer Ware in Deutschland
Der Satzungszweck wird verwirklicht insbesondere durch
- Lehre, Fortbildungen und sonstige Unterstützung für Studenten und Auszubildende im Bereich der italienischen Ess- und Kochkultur
- Veranstaltung von Seminaren, Kochkurse, Tagungen und Events zusammen mit Professoren, Institutionen, der italienischen Handelskammer, der italienischen Botschaft sowie deren Konsulate
§ 2 Nr. 2 Der Verband verfolgt in erster Linie keine eigenwirtschaftliche Zwecke. Er kann sich aber im Bereich der Fortbildung und Veranstaltungen wirtschaftlich betätigen und hierfür einen wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb unterhalten.
§ 2 Nr. 3 Mittel des Verbands dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke verwendet werden. Die Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus Mitteln des Verbands.
§ 2 Nr. 4 Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck der Körperschaft fremd sind oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden.
§ 2 Nr. 5 Ehrenamtlich tätige Personen haben nur Anspruch auf Ersatz nachgewiesener Auslagen.
§ 3 Erwerb der Mitgliedschaft
Mitglied kann jede natürliche Person werden, die eine Grundausbildung „Koch“ oder mindestens 5 Jahre professionelle Arbeitserfahrung in diesem Bereich hat. Zudem selbständige Gastronomen und Auszubildende im Beruf „Koch“.
Die Aufnahme in den Verband ist schriftlich beim Vorstand zu beantragen.
Bei Minderjährigen ist der Aufnahmeantrag durch die gesetzlichen Vertreter zu stellen. Der Vorstand entscheidet über den Aufnahmeantrag nach freiem Ermessen. Eine Ablehnung des Antrags muss er gegenüber dem Antragsteller nicht begründen.
Auf Vorschlag des Vorstands kann die Mitgliederversammlung Mitglieder oder sonstige Personen, die sich um den Verband besonders verdient gemacht haben, zu Ehrenmitgliedern auf Lebenszeit ernennen.
§ 4 Beendigung der Mitgliedschaft
Die Mitgliedschaft endet
- mit dem Tod des Mitglieds,
- durch freiwilligen Austritt,
- durch Streichung von der Mitgliederliste,
- durch Ausschluss aus dem Verband.
Der freiwillige Austritt erfolgt durch schriftlich Erklärung gegenüber einem Mitglied des Vorstands. Er ist nur zum Schluss eines Kalenderjahres unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von drei Monaten zulässig.
Ein Mitglied kann durch Beschluss des Vorstands von der Mitgliederliste gestrichen werden, wenn es trotz zweimaliger Mahnung mit der Zahlung des Beitrags im Rückstand ist. Die Streichung ist dem Mitglied schriftlich mitzuteilen.
Ein Mitglied kann, wenn es gegen die Verbandsinteressen gröblich verstoßen hat, durch Beschluss der Mitgliederversammlung aus dem Verband ausgeschlossen werden. Vor der Beschlussfassung ist dem Mitglied Gelegenheit zu geben, sich persönlich zu rechtfertigen. Eine etwaige schriftliche Stellungnahme des Betroffenen ist in der Mitgliederversammlung zu verlesen.
§ 5 Mitgliedsbeiträge
Von den Mitgliedern werden Beiträge erhoben. Die Höhe des Jahres- beitrages und dessen Fälligkeit werden von der Mitgliederversammlung bestimmt.
Ehrenmitglieder sind von der Beitragspflicht befreit.
§ 6 Organe des Verbands
- der Vorstand
- die Mitgliederversammlung
§ 7 Der Vorstand
Der Vorstand i.S.d. § 26 BGB besteht aus
- dem 1. Vorsitzenden
- dem 2. Vorsitzenden
- dem Schriftführer
- dem Kassenwart
Der Verband wird gerichtlich und außergerichtlich jeweils durch den 1. Vorsitzenden oder den 2. Vorsitzenden zusammen mit dem Kassenwart gemeinschaftlich vertreten. Die Verbandigung mehrerer Vorstandsämter in einer Person ist unzulässig.
Den Mitgliedern des Vorstands kann eine Vergütung gezahlt werden. Über die Höhe der Vergütung entscheidet die Mitgliederversammlung.
§ 8 Amtsdauer des Vorstands
Der Vorstand wird von der Mitgliederversammlung auf die Dauer von vier Jahren, vom Tage der Wahl an gerechnet, gewählt. Er bleibt jedoch bis zur Neuwahl des Vorstandes im Amt.
Scheidet ein Mitglied des Vorstandes während der Amtsperiode aus, so wählt der Vorstand ein Ersatzmitglied (aus den Reihen der Verbandsmitglieder) für die restliche Amtsdauer des Ausgeschiedenen.
§ 9 Beschlussfassung des Vorstands
Der Vorstand fasst seine Beschlüsse im Allgemeinen in Vorstandssitzungen, die vom 1. Vorsitzenden oder vom 2. Vorsitzenden schriftlich, fernmündlich oder telegrafisch einberufen werden. In jedem Fall ist eine Einberufungsfrist von drei Tagen einzuhalten. Einer Mitteilung der Tagesordnung bedarf es nicht. Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn mindestens zwei Vorstandsmitglieder, darunter der 1. Vorsitzende oder der 2. Vorsitzende, anwesend sind. Bei der Beschlussfassung entscheidet die Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen. Bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des Leiters der Vorstandssitzung.
Die Vorstandssitzung leitet der 1. Vorsitzende, bei dessen Abwesenheit der 2. Vorsitzende. Die Beschlüsse des Vorstands sind zu Beweiszwecken zu protokollieren und vom Sitzungsleiter zu unterschreiben.
Ein Vorstandsbeschluss kann auf schriftlichem Wege oder fernmündlich gefasst werden, wenn alle Vorstandsmitglieder ihre Zustimmung zu der zu beschließenden Regelung erklären.
§ 10 Die Mitgliederversammlung
In der Mitgliederversammlung hat jedes anwesende Mitglied, auch ein Ehrenmitglied, eine Stimme.
Die Mitgliederversammlung ist insbesondere für folgende Angelegenheiten zuständig:
- Entgegennahme des Jahresberichtes des Vorstandes;
Entlastung des Vorstandes. - Festsetzung der Höhe und der Fälligkeit des Mitgliedsbeitrages.
- Wahl und Abberufung der Mitglieder des Vorstandes.
- Beschlussfassung über die Änderung der Satzung und über die Auflösung des Verbands.
- Ernennung von Ehrenmitgliedern.
§ 11 Die Einberufung der Mitgliederversammlung
Mindestens einmal im Jahr, möglichst im letzten Quartal, soll die ordentliche Mitgliederversammlung stattfinden. Sie wird vom Vorstand unter Einhaltung einer Frist von zwei Wochen durch schriftliche Benachrichtigung unter Angabe der Tagesordnung einberufen. Die Frist beginnt mit dem auf die Absendung der Einladung folgenden Werktages. Das Einladungsschreiben gilt als dem Mitglied zugegangen, wenn es an die letzte vom Mitglied dem Verband schriftlich bekannt gegebene Adresse gerichtet ist. Die Tagesordnung setzt der Vorstand fest.
§ 12 Die Beschlussfassung der Mitgliederversammlung
Die Mitgliederversammlung wird vom 1. Vorsitzenden, bei dessen Verhinderung vom 2. Vorsitzenden oder einem anderen Vorstandsmitglied geleitet. Ist kein Vorstandsmitglied anwesend, bestimmt die Versammlung einen Leiter.
Das Protokoll wird vom Schriftführer geführt. Ist dieser nicht anwesend, bestimmt der Versammlungsleiter einen Protokollführer.
Die Art der Abstimmung bestimmt der Versammlungsleiter. Die Abstimmung muss schriftlich durchgeführt werden, wenn ein Drittel der bei der Abstimmung anwesenden stimmberechtigten Mitglieder dies beantragt.
Die Mitgliederversammlung ist nicht öffentlich. Der Versammlungsleiter kann Gäste zulassen. Über die Zulassung der Presse, des Rundfunks und des Fernsehens beschließt die Mitgliederversammlung.
Jede ordnungsgemäß einberufene Mitgliederversammlung ist unabhängig von der Zahl der Erschienenen beschlussfähig.
Die Mitgliederversammlung fasst alle Beschlüsse im Allgemeinen mit einfacher Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen; Stimmenthaltungen bleiben daher außer Betracht. Zur Änderung der Satzung (einschließlich des Verbandszweckes) ist jedoch eine Mehrheit von drei Viertel der abgegebenen gültigen Stimmen, zur Auflösung des Verbands eine solche von vier Fünftel erforderlich.
Für die Wahlen gilt Folgendes: Hat im ersten Wahlgang kein Kandidat die Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen erreicht, findet eine Stichwahl zwischen den Kandidaten statt, welche die beiden höchsten Stimmzahlen erreicht haben.
Über die Beschlüsse der Mitgliederversammlung ist ein Protokoll aufzunehmen, das vom jeweiligen Versammlungsleiter und dem Protokollführer zu unterzeichnen ist. Es soll folgende Feststellungen enthalten: Ort und Zeit der Versammlung, die Person des Versammlungsleiters und des Protokollführers, die Zahl der erschienenen Mitglieder, die Tagesordnung, die einzelnen Abstimmungsergebnisse und die Art der Abstimmung. Bei Satzungsänderungen ist die zu ändernde Bestimmung anzugeben.
§ 13 Nachträgliche Anträge zur Tagesordnung
Jedes Mitglied kann bis spätestens eine Woche vor dem Tag der Mitgliederversammlung beim Vorstand schriftlich beantragen, dass weitere Angelegenheiten nachträglich auf die Tagesordnung gesetzt werden. Der Versammlungsleiter hat zu Beginn der Mitgliederversammlung die Tagesordnung entsprechend zu ergänzen. Über die Anträge auf Ergänzung der Tagesordnung, die erst in der Mitgliederversammlung gestellt werden, beschließt die Mitgliederversammlung. Zur Annahme des Antrages ist eine Mehrheit von drei Viertel der abgegebenen gültigen Stimmen erforderlich. Satzungsänderungen, die Auflösung des Verbands sowie die Wahl und Abberufung von Vorstandsmitgliedern können nur beschlossen werden, wenn die Anträge den Mitgliedern mit der Tagesordnung angekündigt worden sind.
§ 14 Außerordentliche Mitgliederversammlungen
Der Vorstand kann jederzeit eine außerordentliche Mitgliederversammlung einberufen. Die muss einberufen werden, wenn das Interesse des Verbands es erfordert oder wenn die Einberufung von einem Zehntel aller Mitglieder schriftlich unter Angabe des Zwecks und der Gründe vom Vorstand verlangt wird. Für die außerordentliche Mitgliederversammlung gelten die §§ 10, 11, 12, und 13 entsprechend.
§ 15 Auflösung des Verbands und Anfallberechtigung
§ 15 Nr. 1 Die Auflösung des Verbands kann nur in einer Mitgliederversammlung mit der im § 12 festgelegten Stimmenmehrheit beschlossen werden. Sofern die Mitgliederversammlung nichts anderes beschließt, sind der 1. Vorsitzende und der 2. Vorsitzende gemeinsam vertretungsberechtigte Liquidatoren. Die vorstehenden Vorschriften gelten entsprechend für den Fall, dass der Verband aus einem anderen Grund aufgelöst wird oder seine Rechtsfähigkeit verliert.
§ 15 Nr. 2 Bei Auflösung des Verbands oder bei Wegfall steuerbegünstigter Zwecke fällt das Vermögen des Verbands an den FörderVerband des Kinder- und Jugendhospiz Düsseldorf e.V., dass es unmittelbar und ausschließlich für gemeinnützige Zwecke zu verwenden hat.
Düsseldorf, 27.10.2023